Abolizione ICI 2008 Prima Casa 

  A partire dall'anno 2008 è esonerata dal pagamento dell'imposta comunale sugli Immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, cosi come disciplinate dal regolamento comunale vigente.

Data:
5 Giugno 2008

Abolizione ICI 2008 Prima Casa 

 

A partire dall'anno 2008 è esonerata dal pagamento dell'imposta comunale sugli Immobili l'unità

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, cosi

come disciplinate dal regolamento comunale vigente.

Sono equiparate all'abitazione principale e, quindi, non devono pagare I'imposta:

le unita immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione

principale dei soci assegnatari;

gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

I'unità immobiliare del coniuge separato non assegnatario della casa coniugale, a condizione che

lo stesso non risulti titolare di diritti reali su altro immobile a uso abitativo situato nel medesimo

comune in cui si trova la casa assegnata;

Sono inoltre esonerate dall'imposta in quanto previsto dal Regolamento ICI vigente:

le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal titolare del diritto reale ai suoi familiari (parenti fino al

terzo grado ed affini entro il secondo);

le unità immobiliari adibite ad abitazione di anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso

istituti di ricovero, a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.

Esclusioni

Non godono dell'agevolazione, e devono quindi corrispondere I'imposta sulla base

dell'aliquota e della detrazione stabilita dal comune le unità immobiliari adibite ad

abitazione principale che risultino accatastate nelle categorie Al (abitazioni signorili),

A8 (ville) e A9 (castelli).

Rimborsi

I contribuenti che per l'anno 2008 avessero già versato I'imposta sull'abitazione principale,

possono richiedere il rimborso al comune in carta semplice entro il termine di

cinque anni dal giorno del versamento ovvero dal giorno di entrata in vigore del decreto

legge.

Il comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla domanda, con riconoscimento

degli interessi.

Informazioni

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Settore VIII Entrate del Comune

(telef. 0775162231 2 O7751622354 email serviziotributi@comune.ceccano.fr.it).

 

 

 

Ultimo aggiornamento

5 Giugno 2008, 00:00